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STATUTO
DENOMINAZIONE- SEDE- SCOPO
Articolo 1
A norma degli articoli 14 e seguenti del codice è costituita un’Associazione
senza fini di lucro denominata:
"Una Mano alla Vita - ONLUS"
Associazione Italiana di Tutela e Assistenza ai malati di cancro in
fase irrreversibile
Articolo 2
Essa ha sede in Milano, Via Giuseppe Govone 56, ed opera nell’ambito
territoriale della Regione Lombardia.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale prevalentemente nel settore dell’assistenza sanitaria
nonché, nell’ambito della "assistenza sociale e socio-sanitaria”
di cui al n°1 dell’Articolo10 del D. Lgs. 460/1997, l’attività “socio-sanitaria:
a) Sviluppare e sostenere le iniziative sanitarie, assistenziali, sociali,
volte al miglioramento della qualità di vita delle persone affette da
cancro in fase irreversibile.
b) Promuovere e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento professionale,
a titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altre discipline
scientifiche affini al settore clinico indicato.
c) Promuovere e sostenere la ricerca scientifica finalizzata agli scopi
dell’Associazione.
d) Promuovere e sostenere iniziative con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei malati di tumore
in fase avanzata e sull’esistenza di Centri finalizzati alla soluzione
di tale problema.
e) Promuovere, attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica,
iniziative di carattere legislativo o normativo, anche regionale, che
agevolino le esigenze dei malati di cancro in fase irreversibile e che
riconoscano l’istituzione e lo sviluppo dei Centri Socio-sanitari specificamente
addetti alla terapia e all’assistenza di questi malati.
f) Promuovere e sostenere o gestire strutture operative attraverso le
quali esercitare, a titolo gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati
di cancro in appoggio all’assistenza pubblica.
L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie
se direttamente connesse al perseguimento delle finalità di solidarietà
sociale di cui all’oggetto, con esclusione di ogni altra attività.
In ogni caso tutte le prestazioni di assistenza sociale e socio/sanitaria
sono svolte a favore delle persone affette da cancro in fase irreversibile
e sono a titolo assolutamente gratuito.
I regolamenti, adottati a norme dell’articolo14, disciplinano le attività,
il funzionamento dell’associazione, le modalità per l’erogazione dei
servizi, l’accesso alle strutture, la gestione del personale dipendente
e debbono essere comunicati alla Autorità di vigilanza delle ONLUS.
Patrimonio ed esercizi sociali
Articolo 4
Il patrimonio è costituito da:
a) Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore
dell’Associazione;
c) Da una dotazione di Euro 51.645,69 (cinquantunomila seicento quarantacinque
virgola sessantanove).
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
d) dai contributi associativi;
e) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse collegate,
pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita di libri o altro;
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
E' comunque obbligo dell'Associazione provvedere alla conservazione
e al mantenimento del proprio patrimonio.
Bilancio
Articolo 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio devono essere predisposti a cura del Consiglio Direttivo
un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Articolo 6
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali,
non possono essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente,
in conformità a questo previsto dall’articolo10 del d.lgs. 4 dicembre
1997 n° 460 e successive modificazioni, durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge
o vengono effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente
per la realizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al precedente
articolo 3.
Associati e Simpatizzanti
Articolo 7
Sono considerati associati coloro la cui domanda di ammissione venga
accolta dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato il contributo
associativo annuo.
L’adesione all’Associazione è intesa a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso,
le ipotesi di esclusione ed il diritto di recesso, di cui all’articolo
9.
Articolo 8
Gli Associati si dividono in:
a) fondatori: sono i firmatari dell’atto costituivo.
b) ordinari: sono le persone o gli enti ammessi all’Associazione ai
sensi dell’articolo 7.
La distinzione degli Associati nelle suddette categorie non comporta
un differente trattamento in merito alla disciplina del rapporto associativo.
In particolare ogni Associato ha diritto di partecipare effettivamente
alla vita dell’Associazione.
Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee e, se
maggiori di età, di ivi esprimere il proprio voto.
Articolo 9
La qualità di Associato si perde per decesso o per dimissioni.
Le dimissioni si considerano effettive dall’inizio del secondo mese
successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo ne ha ricevuto notifica.
Solo in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento del contributo
associativo annuo o in presenza di altri gravi motivi, l’Associato potrà
essere escluso dell’Associazione con delibera motivata del Consiglio
Direttivo approvata dall’Assemblea.
Articolo 10
Sono considerati simpatizzanti tutti coloro che contribuiscono, anche
con la propria attività, al perseguimento delle finalità associative.
I simpatizzanti non possono in alcun modo essere considerati Associati.
Organi dell’Associazione
Articolo 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri.
Il mandato è triennale e i componenti sono rieleggibili. L’Assemblea
che procede alla nomina del Consiglio Direttivo determina anche il numero
dei componenti di tale Consiglio.
b) Assemblea degli Associati per le competenze ad essa
attribuite ai sensi del successivo Articolo18. L’elezione degli Organi
Amministrativi è importata alla massima libertà di partecipare all’elettorato
attivo e passivo e non può essere in alcun modo vincolata o limitata.
Consiglio Direttivo
Articolo 12
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, un Presidente, un Vicepresidente
ed un Tesoriere.
I membri del Consiglio possono offrire la loro collaborazione a titolo
gratuito, salvo che l’Assemblea deliberi la corresponsione di eventuali
emolumenti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri
per dimissioni o per qualunque altra causa, gli altri provvedono a sostituire
facendo ricorso all’elenco progressivo dei candidati alla carica di
Consigliere risultati non eletti in sede di scrutinio. Tuttavia ove
non risulti possibile applicare il meccanismo di cooptazione sopra descritto,
i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché
provveda alla sostituzione dei mancanti.
I Consiglieri nominati a norma del comma che precede scadono insieme
con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Articolo 13
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri
e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e a quello preventivo.
Il Consiglio deve essere convocato a mezzo di lettera raccomandata con
sei giorni di preavviso o a mezzo telegramma o fax con tre giorni di
preavviso, salvo siano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo
è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi
membri. Le sue deliberazioni sono assunte col voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente,
in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Chi presiede
il Consiglio avrà facoltà di nominare un proprio Segretario.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
A titolo consultivo possono essere invitati di volta in volta alle riunioni
del Consiglio Direttivo una o più persone in grado di poter dare il
proprio contributo ed eventuali suggerimenti per le iniziative dell’Associazione.
La scelta delle persone e l’invito verranno effettuati del Presidente
su conferma richiesta di uno o più Consiglieri.
Articolo 14
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
della Associazione, nell’ambito degli indirizzi deliberati dall’Assemblea.
Nei limiti di legge, il Consiglio Direttivo assume dipendenti ed impiegati
determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento
della Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
Il Consiglio redige il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente
e lo approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Redige inoltre
il bilancio preventivo.
Il Consiglio delibera la misura del contributo associativo annuale da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 15
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l’Assemblea nei confronti dei terzi in giudizio, cura l’esecuzione
dei deliberati dell’Assemblea.
Articolo 16
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere hanno il compito di
eseguire, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei
mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di
firmare la corrispondenza, di curare l’organizzazione amministrativa
dell’Associazione.
Le operazioni relative all’utilizzo di disponibilità liquide devono
essere effettuate con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente
o del Vicepresidente.
Il Presidente può compiere gli atti e assumere i provvedimenti che si
rendono necessari, in caso di motivata ed indifferibile urgenza, salva
ratifica del Consiglio Direttivo che intervenga entro venti giorni dal
compimento dell’atto o dalla assunzione del provvedimento.
Il Presidente può inoltre provvedere direttamente ad apportare allo
Statuto tutte le modifiche eventualmente richieste da organi o autorità
di vigilanza pubbliche o di controllo, dandone poi conto nel corso della
prima assemblea.
Assemblea
Articolo 17
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l’organo sovrano
dell’Associazione.
Gli Associati sono convocati dal Consiglio in Assemblea ordinaria almeno
una volta all’anno entro il 30 maggio mediante avviso da inviarsi quindici
giorni prima dell’adunanza con indicazioni del giorno, dell’ora e del
luogo e con l’elenco degli argomenti da trattare.
L’avviso sarà comunicato agli associati per lettera.
Allorché gli associati siano in numero superiore a 50 (cinquanta) la
convocazione potrà essere fatta mediante avviso da pubblicare su quotidiani
con quindici giorni di preavviso.
L’Assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata di almeno
un decimo degli Associati a norma dell’articolo 20 del codice civile.
L’Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede
sociale.
Articolo 18
L’assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sugli indirizzi
e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti
il Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo12, e del Revisore, ai
sensi dell’articolo22, e su tutto quant’altro ad essa demandato per
legge.
Articolo 19
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria ad eccezione
di quelle riguardanti lo scioglimento dell’Associazione di cui al successivo
articolo 23, verranno validamente prese in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Articolo 20
Ogni Associato ha diritto di voto. Gli Associati possono farsi rappresentare
da altri Associati, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo
caso, per l’approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito
a responsabilità di consigli, mediante delega scritta; nessun Associato
può rappresentare più di cinque Associati.
Le modalità per l’elezione del Consiglio direttivo sono determinate
dall’Assemblea prima dell’inizio della votazione e devono essere improntate
ai principi di cui all’Articolo 11 dello Statuto.
Articolo 21
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea
nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene,
due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
dell’Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 22
La gestione dell’Assemblea sarà controllata da una società di Certificazione
e Revisione o da un Revisore iscritto all’albo dei Revisori Ufficiali
dei Conti nominati dall’Assemblea.
Il Revisore dovrà accertare la regola tenuta della contabilità sociale,
redigere una relazione sui bilanci annuali, accertare la consistenza
di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale
e potrà procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
Scioglimento
Articolo 23
Lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio,
è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
3/4 (tre quarti) degli Associati.
L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e all’individuazione
dell’Ente cui destinare il proprio patrimonio residuo, che deve essere
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o
a fini pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo
3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 24
Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico sarà necessario l’utilizzo della locuzione “Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Articolo 25
Per quanto non previsto, si applicheranno le norme vigenti di legge.
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